sentenza

Corte d'Appello di Bari n. 1890 del 3 Novembre2020

 

La Corte si è espressa affermando che la sola indicazione in contratto del TAN è insufficiente a determinare il costo del finanziamento ossia il monte interessi dovuto, in violazione degli artt. 1346 c.c. e 117 TUB.

Lo sviluppo del piano di ammortamento in regime di capitalizzazione composta, non previsto in contratto, comporta l’addebito - occulto e non concordato - di un tasso effettivo più sfavorevole per il cliente, per l’effetto esponenziale connaturato al regime adottato.

Il TAN, senza specificazione del regime finanziario, può rappresentare una corretta misura del costo del finanziamento solo se sviluppato in capitalizzazione semplice (in quanto aderente all’art. 821 c.c. che codifica la regola ordinaria della maturazione proporzionale degli interessi).