sentenza

Corte d'Appello di Bari n. 887 del 21 Maggio2018

Nel giudizio di accertamento negativo di un credito bancario trovano applicazione i principi generali sull'onere della prova (art. 2697 c.c.) ovvero anche se l’azione è promossa dal correntista, è sulla Banca convenuta che gravano gli oneri di allegazione e di prova dei fatti costitutivi del preteso credito. 

La giurisprudenza di merito sottolinea infatti che l'attore in accertamento negativo non fa “valere in giudizio” il diritto oggetto dell'accertamento giudiziale, ma ne postula al contrario l'inesistenza ed è invece la Banca convenuta che, virtualmente o concretamente, fa valere tale diritto, essendo la parte controinteressata rispetto all'azione di accertamento negativo.

Ai fini della pronuncia sulla domanda di ripetizione dell'indebito proposta dal correntista, la rielaborazione del conto corrente e la rideterminazione del relativo saldo finale devono fondarsi sulla base di dati contabili certi, sicché - a fronte della disponibilità solo parziale degli estratti conto - va presunta la veridicità ed esattezza del saldo passivo intermedio risultante dall'estratto conto più risalente nel tempo.

Giudice Nota Leonardo