sentenza

Corte d'Appello di Cagliari (sez. dist. Sassari) del 8 Settembre2022

La sentenza ha riguardato la valutazione della deduzione attorea relativa alla "deduzione attrice circa l’illegittimità del tasso debitore, previsto nell’art. 4 del contratto di mutuo stipulato tra le parti in data 2-03-2004 in misura variabile (“Per ogni successivo semestre si applicherà il tasso corrispondente all’interesse semestrale risultante dalla somma dei seguenti addendi: una quota fissa di punti 1,00 quale margine di intermediazione a favore della banca; una quota variabile costituita dal tasso semestrale arrotondato allo 0,01% superiore, pari a ½ del tasso nominale annuo euribor a sei mesi, rilevato … il quart’ultimo giorno lavorativo immediatamente precedente ciascun semestre di applicazione. Detto tasso euribor sarà moltiplicato per i giorni effettivi del semestre di applicazione, diviso per 180. In caso di indisponibilità del tasso Euribor si farà riferimento al tasso di rendimento annuo … dei BT semestrali”), in quanto frutto di un’intesa anticoncorrenziale tra banche nel periodo settembre 2005-maggio 2008, come accertato nella determinazione della Commissione Europea del 4-12-13"

In merito la Corte ha stabilito che la censura è fondata, nei seguenti termini.

"La nullità del tasso Euribor nel periodo settembre 2005/maggio 2008 per violazione dell’art. 101 Trattato Ce e dell’art. 2 legge antitrust è quindi utilmente invocabile da parte del cliente di un finanziamento bancario indicizzato sull’Euribor, legittimato ad ottenere il ripristino delle condizioni legali anche se il soggetto mutuante non abbia preso parte all’intesa vietata. Invero, la nullità dell’intesa antitrust a monte - recepita per determinare il tasso nel contratto a valle - comporta la nullità per violazione di norme imperative ex art. 1418 c.c. della convenzione di interessi e la conseguente applicazione del tasso legale in luogo del tasso contrattuale parametrato all’Euribor.

Il primo comma dell’art. 1418 c.c. ha concepito un sistema aperto di nullità per violazione di norme imperative, in cui rientra qualsiasi assetto contrattuale che si ponga in contrasto con precetti inderogabili, quale certamente la disciplina posta a tutela della libera concorrenza"

La Corte ha altresì precisato che al rilievo di nullità per violazione di norma imperativa non è ostativa la circostanza che il contratto de quo era stato stipulato nel 2004 cioè in data precedente alla accertata condotta anticoncorrenziale: "la contrarietà alla norma imperativa non si è concretata al momento della stipulazione del contratto, risalente al 2004, ma nel momento in cui il tradens aveva ricevuto interessi frutto di un’intesa nulla sopraggiunta che aveva reso invalida la clausola di determinazione del tasso corrispettivo anche agli effetti di cui all’art. 1284 c. 3 c.c.; in senso contrario si dovrebbe ammettere una deroga al principio quod nullum est nullum producit effectum e fare salvo il tasso privo di valido titolo nei rapporti con i destinatari finali della manipolazione, così limitando la tutela dei singoli debitori al solo piano risarcitorio nei confronti degli autori della violazione".

 

 

Giudice Spanu Maria Teresa