Corte d'Appello di Campobasso n. 412 del 5 Dicembre2019
Alcuni stralci della sentenza:
Il metodo di ammortamento alla francese comporta ‘la restituzione di interessi con una proporzione più elevata, in quanto contiene una formula di matematica attuariale, giusta la quale l’interesse applicato è quello composto e non già quello semplice (previsto dall’art. 821, comma terzo, c.c.).’
‘il tasso nominale di interesse pattuito letteralmente nel contratto non si può maggiorare con il piano di ammortamento, poiché il calcolo dell’interesse, nel piano di ammortamento, deve essere trasparente ed eseguito secondo le regole matematiche dell’interesse semplice.’
‘il divieto di produzione di interessi su interessi è fissato dall’art. 1283 c.c., ai sensi del quale è ammesso soltanto dal giorno della domanda giudiziale o per l’effetto di convenzione posteriore alla scadenza degli interessi stessi (sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi)’
Il giudice della Corte d’Appello ha per altro rilevato che ‘la rata del mutuo con rimborso frazionato è stata calcolata, nel caso in esame, con la formula c.d. interesse composto, non prevista nella parte letterale del medesimo contratto, il che comporta la crescita progressiva del costo’, ritenendo, altresì che ‘non è condivisibile l’affermazione secondo cui l’ammortamento alla francese non nasconda sorprese per il mutuatario, ma, al contrario, è più oneroso in termini di interessi applicati che non corrispondono al tasso di interesse pattuito.’
All’effetto sorpresa si accompagna l’indeterminatezza. Nella sentenza in parola si osserva: ‘Nel caso de quo, quindi, il tasso effettivo del mutuo andava applicato con la regola dell’interesse semplice, per la quale detto interesse è la differenza, alla fine del rapporto, tra l’importo rimborsato e quello prestato. Tale regola non è stata rispettata, in quanto il maggior costo sopportato dai mutuatari per il contratto di mutuo per cui è causa accerta la coesistenza in uno stesso contratto di due differenti tassi, con la determinazione di un’assoluta incertezza su quale dei due tassi convenuti sia effettivamente quello convenuto ed applicabile. E’ dunque un sistema per dichiarare nella parte comprensibile del contratto un tasso minore di quello successivamente esplicitato numericamente nel piano di ammortamento’.
Di tal che il giudice della Corte d’Appello ha ritenuto in conclusione che ‘correttamente il giudice di primo grado ha proceduto all’applicazione del tasso legale sostitutivo per effetto combinato degli artt. 1418, 1346 e 1284 c.c.’.
Testo della sentenza(588 K)
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