sentenza

Corte d'Appello di Firenza n. 757 del 8 Aprile2020

La sentenza prevede:

"Orbene, tenuto conto delle diverse ipotesi di ricalcolo elaborate dal CTU, ritiene il Collegio di dover far propria quella indicata come "Q.2.4 new" che tiene conto della distinzione, ai fini dell'individuazione della rimessa solutoria, tra interessi intra ed extra fido.

(...)

Orbene, per quanto concerne gli interessi intra fido, risulta difettare il requiito della esigibilità (che si configurerà solo al momento della chiusura del conto), con la conseguenza che, con riferimento ad essi, l'art. 1194 c.c. non è destinato ad operare.

Del resto, una commistione degli interessi intra ed extrafido nonchè un'inderogabile ed incondizionata applicazione del comma 2 dell'art. 1194 c.c., estesa anche agli interessi relativi al fido, sono suscettibili di ingenerare un automatismo nel pagamento degli interessi prima della scadenza dell'apertura di credito, realizzando di fatto, in violazione dell'art. 1283 c.c., una forma surrettizia di anatocismo.

Appare, quindi, del tutto coerente con il consolidato orientamento della Cassazione che il criterio legale dettato dalla richiamata norma (per cui "Il pagamento fatto in conto di capitale e d'interessi deve essere imputato prima agli interessi"), risulti esclusivamente applicabile ove entrambi i crediti, per capitale ed interessi, siano liquidi ed esigibili, ciò che non è per il caso di interessi intra fido"