sentenza

Corte d'appello di Lecce n. 173 del 19 Febbraio2013

Anatocismo – capitalizzazione semplice

Alla nullità della clausola anatocistica non può essere sostituita che la capitalizzazione semplice.

 

Questa Corte ha già avuto modo di affermare il principio che alla nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi su conto corrente bancario non consegue un diritto della banca all’anatocismo semestrale o annuale, non sussistendo alcuna possibilità di sostituzione legale o inserzione automatica di clausole che dispongano una capitalizzazione degli interessi passivi con una diversa periodicità (cfr. anche Triti. Roma 12 gennaio 2007, in Foro ti., 2007, l, 1947; Tr. Torino 5.10.2.007, Fl 2008, 2, 646; Trib. Cagliari 5 aprile 2006, in Rir. giur. sarda, 2007, n. 2, 400). Ed infine, recentemente le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza n. 24418 del 2010, risolvendo la questione, controversa sia in dottrina sia in giurisprudenza, relativa all'inapplicabilità o meno al rapporto di qualsiasi forma di capitalizzazione degli interessi hanno affermato il principio che, in sede di ricostruzione del rapporto vada esclusa ogni forma di capitalizzazione degli interessi debitori, non essendo configurabile un uso normativo neppure rispetto alla capitalizzazione annuale degli interessi debitori, mentre è legittima la capitalizzazione annuale di quelli favorevoli al cliente (art.7 NEU).