Corte d'appello di Milano del 20 Febbraio2013
Anatocismo – capitalizzazione semplice
Alla nullità della clausola anatocistica non può essere sostituita che la capitalizzazione semplice.
La decisione n. 21095 del 4.11.2004, delle Sezioni Unite della Suprema Corte, che, componendo poi il contrasto sorto fra le diverse Sezioni della medesima Corte, ha statuito che "la clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi configura violazione del divieto di anatocismo di cui all'art. 1283 c.c., non rinvenendosi l'esistenza di usi normativi che soli potrebbero derogare al divieto imposto dalla suddetta norma, neppure nei periodi anteriori al mutamento giurisprudenziale in proposito avvenuto nel 1999, non essendo idonea la contraria interpretazione giurisprudenziale seguita fino ad allora a conferire normatività ad una prassi negoziale che si è dimostrata poi essere contra legem". La capitalizzazione deve essere totalmente esclusa, anche su base annuale, poiché l’art. 1283 vieta l’anatocismo in via generale, fatta salva la sola ipotesi che esista una convenzione posteriore alla loro scadenza.
Azione di ripetizione – irrilevanza della mancata contestazione degli e/c
Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, la mancata tempestiva contestazione dell’estratto di conto corrente da parte del correntista nel termine di sei mesi dal ricevimento del conto medesimo, rende inoppugnabili gli accrediti e gli addebiti solo sotto il profilo meramente contabile, ma non impedisce la contestazione della validità e dell’efficacia dei rapporti obbligatori da cui essi derivino, i quali rimangono regolati dalle norme generali sui contratti (cfr. ex multis Cass. Civ., Sez. I, 19.03.2007, n. 6514; Cass. Civ. Sez. I, 05.05.2006, n. 10376).
Prescrizione – onere della prova in capo alla Banca – eccezione specifica
L’eccezione di prescrizione deve essere formulata in forma specifica, indicando il dies a quo prescrizionale con riferimento a ciascun versamento extrafido avente natura solutoria. Tale accertamento non può essere demandato alla CTU.
La difesa appellante si è limitata, genericamente, ad eccepire la prescrizione decennale in tema di indebito e l’efficacia interruttiva della lettera 21 novembre 2000, ma non ha indicato se ed in quale misura alcuni pagamenti potessero rivestire carattere solutorio, ai fini dell’accertamento della eventuale intervenuta prescrizione, secondo i principi dettati dalle Sez. Un. della Suprema Corte nella sentenza. n. 24418/2010.
In virtù del principio generale che regola l’onere della prova (art. 2697 c.c.), la banca era tenuta ad eccepire l’intervenuta prescrizione, non in forma generica, bensì specificamente, precisando il momento iniziale dell’inerzia del correntista in relazione a ciascun versamento extrafido con funzione solutoria. In difetto di tali allegazioni, e stante l’effetto devolutivo dell’appello, tale accertamento non può più essere compiuto.
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