sentenza

Corte d'Appello di Milano del 14 Gennaio2019

La Corte qualifica come indeterminate, e quindi nulle, le clausole relative alle commissioni di massimo scoperto (indeterminatezza dell’oggetto ex artt. 1346 e 1418 c.c.)

Si legge: "si deve anzitutto considerare che le condizioni in tema di CMS contrattualmente previste, note al cliente e applicate dalla Banca al c/c n. ‘074, si limitano a indicare la percentuale di calcolo (“nel fido e oltre il fido, 0.62500% -1,000%”, cfr. doc. 13 Banca). Null’altro sul punto risulta espresso in contratto. Né diversa appare la situazione del c/c n. 707 (che indica quale percentuale di calcolo la diversa forbice “nel fido e oltre il fido, 0.75% - 1.2500%, cfr. doc 10 Banca). Sul punto, osserva la Corte che, per poter essere riconosciute valide, le CMS debbono risultare determinate o, comunque determinabili, non solo nel loro ammontare, ma anche nelle modalità di computo. In altri termini, le relative clausole debbono contenere la puntuale indicazione di tutti gli elementi necessari alla loro applicazione (percentuale, base di calcolo, criteri, periodicità dell’addebito e tempo minimo di durata). In difetto, la relativa pattuizione deve considerarsi nulla, risolvendosi in un’imposizione unilaterale della Banca e non consentendo il raggiungimento di un consenso consapevole e quindi di un valido accordo tra le parti".