sentenza

Corte d'Appello di Milano n. 1610 del 6 Maggio2014

La responsabilità della banca per fatto illecito di un proprio dipendente richiede il solo accertamento del nesso di “occasionalità necessaria” tra l'esercizio dell'attività lavorativa e il danno, ed è riscontrabile ogni qual volta il fatto lesivo sia stato prodotto, o quanto meno agevolato, da un comportamento riconducibile allo svolgimento dell'attività lavorativa, anche se il dipendente abbia operato oltrepassando i limiti delle proprie mansioni o abbia agito all'insaputa del datore di lavoro, sempre che sia rimasto, comunque nell'ambito dell'incarico affidatogli.

I promotori finanziari sono tenuti ad osservare le disposizioni legislative, regolamentari e deontologiche, rispettando anche le procedure e i codici interni di comportamento del soggetto abilitato che ha loro conferito l’incarico e questi ultimi, a loro volta, devono comportarsi “con diligenza, correttezza e trasparenza”, disponendo di risorse e procedure anche di controllo interno, idonee ad assicurare l’efficiente svolgimento dei servizi, verificando l’operato dei propri promotori.  

Giudice De Ruggiero Luigi