sentenza

Corte d'Appello di Milano Se. I civile n. 3283 del 22 Agosto2013

Mutuo - Finanziamento - Usura –Inclusione polizza assicurativa nel TEG – No validità Istruzioni Banca d’Italia

La determinazione del tasso ai fini dell’indagine sull’usura deve essere condotta tenendo conto di commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse solo quelle per imposte e tasse, collegate all’erogazione del credito. Ritiene la Corte che, in tale prospettiva, debba essere ricompresa, nel calcolo del tasso praticato, anche la polizza assicurativa finalizzata alla garanzia del rimborso del mutuo atteso che essa è condizione necessaria per l’erogazione del credito ed attesa, altresì, la sua natura remunerativa, sia pur in via indiretta, per il mutuante. Devono infatti ritenersi rilevanti ai fini dell’integrazione della fattispecie dell’usura, tutti gli oneri che il contraente sopporta in connessione con l’erogazione del credito (cfr. Cass. pen. n. 12028/10 e n. 28743/10).

Le Direttive e le istruzione della Banca d’Italia, quale organo di vigilanza ed indirizzo delle Banche e degli intermediari finanziari, non sono vincolanti per gli organi giurisdizionali, non essendo fonti normative. Non senza rilevare che le nuove istruzioni della Banca d’Italia (a partire dall’agosto 2009) includono anche il costo relativo alle polizze assicurative nel calcolo ai fini della verifica del superamento del tasso soglia.

Giudice Carla Romana Raineri