sentenza

Corte d'Appello di Napoli n. 1724 del 26 Aprile2022

Tra le motivazioni si legge: "la c.t.u. evidenzia che nel piano di ammortamento c.d. alla francese l’interesse sostenuto dal mutuatario non è un interesse semplice ma un interesse composto, per cui il costo effettivo del prestito è maggiore del tasso indicato nel contratto. In tal caso l’anatocismo «è fisiologico, in forza di una dipendenza funzionale tra quota interessi della rata di ammortamento e quote interessi già pagate» (cfr. p. 9 della relazione). Il consulente tecnico d’ufficio ha, nel corso dell'istruttoria, evidenziato le differenze che sussistono tra un ammortamento in capitalizzazione semplice ed uno in capitalizzazione composta, giungendo alla conclusione che l’adozione del secondo regime finanziario genera anatocismo, mentre il primo ne sarebbe immune. A tal fine, ha predisposto un piano di ammortamento in capitalizzazione semplice rispettando le caratteristiche contrattuali convenute dalle parti (ossia parametri contrattuali, costanza delle rate di ammortamento, verifica della condizione di chiusura finale). È emerso, allora, che la rata costante di € 950,46 calcolata in capitalizzazione semplice, in luogo della rata di € 975,97, calcolata in capitalizzazione composta, risulta essere inferiore, e con quote di interesse al pari inferiori, rispetto al piano originario.

(...)

il c.t.u. focalizza l’attenzione su un profilo specifico, vale a dire quello del regime finanziario adottato, mettendo in evidenza – con apposite tabelle di ricalcolo – come l’adozione del regime della capitalizzazione composta generi anatocismo, laddove l’adozione del regime della capitalizzazione semplice ne sarebbe immune. Dinanzi a tale articolata ricostruzione non può acquisire rilievo l’obiezione poc’anzi riassunta, giacché essa presuppone una dimostrazione circa l’erroneità delle conclusioni dell’elaborato peritale, accertamento che non risulta effettuato."

Giudice Cristiano Pasquale