Corte d'Appello di Roma n. 731 del 30 Gennaio2020
La sentenza nega la configurabilità della violazione dell'anatocismo nel piano di ammortamento alla francese.
Nelle motivazioni attinenti la valutazione dell’ammortamento alla francese si riporta:
‘Come è noto nell’ammortamento alla francese a fronte di un capitale preso a prestito al momento iniziale, il debitore deve corrispondere N rate di importo costante R comprensive di interessi, calcolati al tasso I e la costruzione del piano di ammortamento avviene secondo i seguenti criteri:
1. ciascuna rata costante è costituita da una quota-interessi decrescente e da una quota-capitale crescente;
2. la quota-interessi si ottiene moltiplicando per il tasso I il debito residuo del periodo precedente, tenendo presente che al tempo zero il debito residuo coincide con quello iniziale e, pertanto, applicando la formula dell’interesse semplice (Interessi = Capitale x tasso x tempo);
3. la quota-capitale è la differenza fra la rata del prestito e la quota-interessi dello stesso periodo;
4. il debito estinto alla fine del periodo è dato dalla somma del debito estinto alla fine del periodo precedente e della quota-capitale versata;
5. il debito residuo, che al tempo zero coincide con il debito iniziale si calcola per differenza fra il debito iniziale e quello estinto.
Ne consegue che gli interessi vengono calcolati sulla quota capitale via via decrescente per il periodo corrispondente a ciascuna rata, al tasso nominale indicato in contratto e che gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovverosia sul capitale originario detratto l’importo già pagato con la rata o le rate precedenti.
Così quando le parti hanno inserito in contratto la somma oggetto di mutuo, il tasso di interesse e il numero delle rate, non è più possibile alcun intervento successivo del mutuante, il quale non ha la possibilità di suddividere la rata fra quota capitale e quota interessi, poiché tale suddivisione è già contenuta nella definizione di una rata costante di quel determinato importo’.
Arrestandosi a queste relazioni matematiche, la sentenza, replicando il solco tracciato da una ricorrente giurisprudenza, si astiene da ogni ulteriore approfondimento sulle discordanze fra la pattuizione e il pagamento, fra il tasso ex art. 1284 c.c. e il TAN, fra l’assenso raccolto e quanto previsto dall’ordinamento, negando, oltre all’anatocismo, ogni vizio ulteriore, attinente la determinatezza e trasparenza.
Testo della sentenza(3.5 M)
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