sentenza

Corte d'Appello di Torino del 17 Novembre2020

La Corte d’Appello motiva la propria decisione afferma che “l’imprescrittibilità dell’azione di nullità, giustificante il rilievo dell’assenza di idonea pattuizione delle condizioni applicate al conto corrente ben oltre il decennio dalla conclusione del contratto relativo, si va ad intersecare con la pacifica prescrittibilità decennale dell’azione di ripetizione, con la conseguenza che è inutile il ricalcolo per importi che non è possibile legittimamente ripetere: diversamente ragionando, si andrebbe a ricostruire l'andamento del conto non quale è stato ma quale avrebbe dovuto essere, limitando l’operatività della prescrizione non a quanto effettivamente pagato in più - cioè a quanto legittimamente e materialmente ripetibile - ma a quanto avrebbe dovuto essere pagato, sulla base di un ricalcolo che eliderebbe in concreto, inammissibilmente, l’operatività della prescrizione già maturata per la differenza tra il versato e l’effettivamente dovuto”.

Giudice Coccetti M. L.