sentenza

Corte d'Appello di Torino n. 184 del 15 Febbraio2021

Un passaggio significativo della sentenza:

"Detto questo, sotto il profilo probatorio, giova comunque ricordare che è certamente onere del correntista dimostrare la natura ripristinatoria dei versamenti e dunque l’esistenza dell’affidamento (Cass. civ., sez. 1, 30/10/2018 n. 27704). Quindi eccepita dalla banca la prescrizione del diritto alla ripetizione dell'indebito per decorso del termine decennale dal pagamento, è onere del cliente provare l'esistenza di un contratto di apertura di credito, che qualifichi quel versamento come mero ripristino della disponibilità accordata (Cass. n. 2660 del 30/01/2019) e che sposti per quel versamento l'inizio del decorso della prescrizione al momento della chiusura del conto (cfr. Cass. Civ., sez. I, 22/05/2020, n. 9462; Cass. Civ. n. 27704 del 30/10/2018). L’esistenza del contratto di apertura di credito deve essere provata con la forma scritta e non può essere fondata su altri elementi come prove indirette, quali gli estratti conto, i riassunti scalari, i report della centrale rischi, la stabilità dell’esposizione, l’entità del saldo debitore, la previsione di una commissione di massimo scoperto, oppure voci quali “spese gestione fido” e “revisione fido”. Ai fini della individuazione delle rimesse solutorie e/o ripristinatorie – in mancanza di contratto scritto – il limite dell’affidamento non si può individuare nello stesso massimo scoperto consentito di fatto (Cass. civ., sez. 1, 30/10/2018 n. 27705)".

Giudice Coccetti Marco Leone