sentenza

Corte d'Appello di Torino, Ordinanza del 27 Luglio2018

"[...] Accerti il consulente se, con riguardo al contratto di mutuo del 3.4.2005 oggetto di causa siano stati pattuiti interessi usurari, verificando le specifiche previsioni contrattuali riguardanti sia gli interessi corrispettivi sia quelli moratori e precisandosi che la verifica rispetto al tasso soglia, da individuarsi al momento della pattuizione, dovrà avere ad oggetto non il rapporto fra interessi di mora e ammontare della rata scadata (o del capitale insoluto alla scadenza), ma il tasso effettivo annuo del credito erogato (tasso di rendimento finanziario dell'operazione creditizia), da verificarsi ex ante, sia nello scenario di un pieno rispetto del piano di ammortamento convenuto, sia in ogni possibile scenario nel quale, a seguito dell’inadempimento ad una o più scadenze, con l’applicazione del maggiore interesse di mora e il mutamento che conseguentemente si produce nel piano di rimborso/ammortamento, si modifica il tasso effettivo annuo del credito erogato.  In caso di superamento delle soglie usurarie, quanto meno nelle ipotesi dei c.d. "worst case", che ricorre quando il prenditore del finanziamento risulta insolvente ad ogni scadenza ma provvede ad effettuare versamenti che coprono solo ed esclusivamente gli interessi di mora, eseguiti tempestivamente ossia non appena vengono addebitati unitamente alla rata successiva del mutuo, provveda a due distinte ricostruzioni, calcolando a) l'importo totale degli interessi corrisposti dal mutuatario; b) la sola porzione di interessi debordanti rispetto alla soglia usuraria".

Giudice Macagno Gian Paolo