sentenza

Corte di Cassazione n. 19564 del 8 Luglio2021

Con l’unico motivo di principale, la parte censurava la statuizione della Corte d’Appello di Lecce, in punto di prova, dovendo applicarsi, in ragione del rilevato difetto, la metodica del c.d. “saldo zero”. La doglianza non ha fondamento, essendo convinzione del Collegio che, allorché sia il correntista ad agire per l’indebito, «l’accertamento del dare e avere può del pari attuarsi con l’utilizzo di prove che forniscano indicazioni certe e complete atte a dar ragione del saldo maturato all’inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto; ci si può inoltre avvalere di quegli elementi i quali consentano di affermare che il debito, nell’intervallo temporale non documentato, sia inesistente o inferiore al saldo passivo iniziale del primo degli estratti conto prodotti, o che permettano addirittura di affermare che in quell’arco di tempo sia maturato un credito per il cliente stesso; diversamente si devono elaborare i conteggi partendo dal primo saldo debitore documentato».

Ne consegue che, non allegando parte ricorrente circostanze atte, in difetto di continuità temporale tra documenti prodotti, a dar ragione del saldo maturato, il ricalcolo vada effettuato partendo dal primo saldo debitore documentato, non potendo per contro utilizzarsi la metodica del saldo zero, poiché quest’ultima trova applicazione nella diversa ipotesi in cui sia la Banca ad agire per il saldo del conto e non assolva l’onere probatorio su di sé incombente.