Corte di Cassazione Sez. I Civile del 18 Settembre2008
Conto corrente – assenza contestazione specifica estratti conto da parte del correntista – tacita approvazione – produzione effetti anche sul fidejussore
La mancata contestazione specifica (e non circostanziata) degli estratti conto consegnati al cliente correntista nei tempi previsti dalla normativa comportano la tacita approvazione di questi ultimi; tale approvazione (che riguarda il profilo contabile e non preclude la contestazione della validità ed efficacia dei rapporti sottostanti) produce effetti anche nei confronti del fidejussore.
Va premesso che ai sensi dell'art.1832 cc, richiamato in tema di conto corrente bancario dall'art.1857 cc, la mancata contestazione dell'estratto conto da parte del correntista nel termine pattuito, ne comporta approvazione. Tale approvazione produce effetti anche nei confronti del fideiussore (Cass. 5.12.2003, n.18650). Ove infatti (il debitore principale sia decaduto a norma dell'art. 1832 c.c., dal diritto di impugnare gli estratti di saldo conto, il fideiussore chiamato in giudizio dalla banca medesima per il pagamento della somma dovuta non può sollevare contestazioni in ordine alla definitività di quegli estratti. Ancora la contestazione degli estratti conto deve essere specifica (cfr. da ultimo Cass. 28.7.2006, n. 17242), non potendo riferirsi genericamente all'insieme della movimentazione del conto corrente, ancorchè la mancata tempestiva contestazione dell'estratto conto da parte del correntista nel termine previsto dall'art. 1832 c.c., renda inoppugnabili gli accrediti e gli addebiti solo sotto il profilo meramente contabile, e non precluda pertanto la contestazione della validità e dell'efficacia dei rapporti obbligatori da cui essi derivino (Cass. 19.3.2007, n. 6514). Nel caso in esame la Corte d'appello ha ritenuto con accertamento in fatto insindacabile in questa sede di legittimità che gli estratti conto non fossero stati contestati nei termini dalla società debitrice principale e che le contestazioni mosse dai ricorrenti in ordine all'effettiva sussistenza dei crediti cui si riferivano le poste risultanti dagli estratti conto fossero generiche, non riferendosi a specifiche operazioni poste in essere (…), ma a tutte le operazioni effettuate per l'intero arco di durata del rapporto.
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