Corte di Giustizia Europea 11 settembre 2019 del 10 Dicembre2019
La questione interessa l’enorme mole di contratti di credito al consumo (prestiti personali, cessioni del V, etc di cui agli artt. 121 ss. TUB) ad oggi attivi o estinti da meno di 10 anni.
Sul punto la Corte di Giustizia Europea, con sentenza pubblicata l’11 settembre 2019, ha stabilito, con riguardo alle operazioni di credito al consumo che, ove il consumatore eserciti la facoltà di estinguere anticipatamente l’importo dovuto al finanziatore, la riduzione del costo totale del credito, a cui ha diritto (ex art. 16 direttiva UE 2008/48, nonché ex art. 125 sexies TUB), include tutti i costi posti a suo carico, compresi anche quelli il cui importo non dipende dalla durata del contratto di credito:
- l'“effettività del diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito risulterebbe sminuita qualora la riduzione del credito potesse limitarsi alla presa in considerazione dei soli costi presentati dal soggetto concedente come dipendenti dalla durata del contratto (…) i costi e la loro ripartizione sono determinati unilateralmente dalla banca”. Nei fatti, poi, “la fatturazione di costi può includere un certo margine di profitto”;
- la Corte ha inoltre osservato, al proposito, che il “margine di manovra, di cui dispongono gli istituti creditizi nella loro fatturazione e nella loro organizzazione interna, rende in pratica molto difficile la determinazione, da parte di un consumatore o di un giudice, dei costi oggettivamente correlati alla durata del contratto”;
- “il rischio di penalizzare il soggetto concedente il credito in maniera sproporzionata” è d’altro canto stornato – ha concluso la sentenza – dal fatto che la norma dell’art. 16 par. prevede “a beneficio del mutuante il diritto a un indennizzo per gli eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito” e anche dal fatto che il comma 4 del medesimo articolo “offre agli Stati membri una possibilità supplementare di provvedere affinché l’indennizzo sia adeguato alla condizioni del credito e del mercato al fine di tutelare gli interessi del mutuante”.
Testo provvedimento(158 K)