sentenza

Ordinanza Cassazione Civile n. 20172 del 3 Settembre2013

Anatocismo – Delibera CICR 9/02/00 – capitalizzazione semplice

La Delibera CICR 9/02/00 non è legittimata a sanare l’illegittima pattuizione anatocistica contenuta in contratti accesi precedentemente alla sua entrata in vigore.

All’illegittimo regime di capitalizzazione trimestrale non può essere sostituito regime diverso da quello semplice.

Il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 1283 c.c., poiché la Corte d'appello ha ritenuto applicabile al rapporto bancario originato dal contratto, stipulato in data anteriore al 22 aprile 2000 (e dunque persistentemente nullo, in parte qua, a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale, con sentenza n. 425 del 2000, della sanatoria disposta dall'art. 25, comma 3, d.lgs. 4 agosto 1999, n. 342), la capitalizzazione annuale in luogo di quella trimestrale dichiarata nulla.

 

Cass. Sez. Un. 24418/2010, richiamata dal ricorrente, ha chiarito che, una volta dichiarata la nullità della previsione negoziale di capitalizzazione trimestrale, per contrasto con il divieto di anatocismo stabilito dall'art. 1283 c.c. (il quale osterebbe anche ad un'eventuale previsione negoziale di capitalizzazione annuale), gli interessi a debito del correntista debbono essere calcolati senza operare capitalizzazione alcuna.