sentenza

Ordinanza Corte d’Appello di Milano del 6 Dicembre2012

Conto corrente – Decreto ingiuntivo – Onere della prova in capo alla Banca – Saldo zero

In caso di Decreto Ingiuntivo, laddove la Banca non produca gli estratti conto dall’accensione del rapporto il saldo inziale passivo deve essere annullato in quanto la pretesa creditoria non è provata.

 

Considerato che, come precisato dalla giurisprudenza di legittimità (Cfr. Cass. 10.5.2007 n. 10692) soltanto la produzione degli estratti conto a partire dall’apertura del rapporto consente integralmente la ricostruzione dei rapporti di dare e avere tra le parti; che ove la Banca, gravata dal relativo onere probatorio, non abbia prodotto tutti gli estratti conto, idonei, a giustificare la pretesa creditoria, occorre calcolare i rapporti di dar e avere tra le parti partendo dal c.d. “saldo zero”.

Considerato inoltre che il consulente tecnico d’ufficio non ha tenuto conto della natura dei versamenti effettuati dal correntista (se solutori o ripristinatori della provvista) di tal che non può essere adeguatamente valutata l’eccezione di prescrizione dei crediti.

Viene rimessa la causa in istruttoria per la rinnovazione della consulenza tecnica d’ufficio.

Giudice Estensore Cesira D'anella