sentenza

Ordinanza del Tribunale di Pavia del 20 Ottobre2014

Prescrizione delle CMS - Cassazione 24428/10

I principi dettati dalla Cassazione n. 24418/10 si applicano oltre che agli interessi anche alle CMS.

Poiché la natura e la funzione della commissione di massimo scoperto non si discosta da quella degli interessi, essendo entrambi destinati a remunerare la banca dei finanziamenti erogati, il principio enunciato dalla Corte di Cassazione n. 24428/2010 (decorrenza della prescrizione decennale dell’azione di ripetizione degli importi illegittimamente sul conto distinguendo tra versamenti con funzione ripristinatoria e versamenti con funzione solutoria della provvista) può essere applicato anche la fine di stabilire la decorrenza della prescrizione dell’azione di ripetizione degli importi illegittimamente addebitati a titolo di commissioni di massimo scoperto.

Prescrizione - Onere della prova a carico della banca – Eccezione di prescrizione deve essere specifica

 

L’onere della prova in ordine alla natura solutoria dei versamenti incombe sulla banca che eccepisce la prescrizione dovendosi, in difetto, rigettare l’eccezione se la resistente si sia limitata ad allegare genericamente la natura solutoria dei versamenti eseguiti su conto corrente.

Giudice Laura Cortellaro