sentenza

Ordinanza di Cassazione, VI sez. n. 6480 del 9 Marzo2021

Il principio secondo cui il correntista che agisca in giudizio ha l'onere di provare l'inesistenza della causa giusificativa dei pagamenti effettuati, mediante la produzione del contratto opera nel caso in cui sia pacifica la conclusione per iscritto del contratto.

Qualora invece l'allegazione attorea riguardi la conclusione del contratto non in forma scritta (verbis tantum o per facta concludentia) e la banca contrasti tale allegazione sostenendo la valida conclusione del negozio in forma scritta, allora "non può gravarsi il correntista attore in giudizio della prova negativa della documentazione dell'accordo, incombendo semmai alla banca convenuta di darne positivo riscontro".

Giudice G. Relatore M. Falabella