sentenza

Ordinanza GIP Bari del 14 Dicembre2020

Nell'Ordinanza del G.I.P. di Bari si rigetta la richiesta di archiviazione formulata dal P.M., disponendo l’imputazione coatta per il reato di usura in danno dei funzionari di un noto Istituto di credito del luogo che ebbero a stipulare con i querelanti diversi contratti di finanziamento e di mutuo.

Il Giudicante, conducendo una meticolosa indagine su quali costi concorrano in concreto alla formazione del T.E.G. contrattuale, ha affermato l’inclusione della penale di risoluzione (pattuita, nel caso di specie, nella misura del 5% del capitale residuo in caso di risoluzione per inadempimento) nel calcolo del costo economico complessivo rilevante ai fini della valutazione usuraria.

Disponibile il commento all'Ordinanza dell'avv. Gianfranco Loiudice