Ordinanza Tribunale di Bologna del 11 Marzo2014
Finanziamento – Segnalazione Centrale Rischi – Circolare Banca d’Italia n.139/91
La segnalazione a sofferenza è legittima se motivata – come nel caso di specie – dall’evidenza di una grave crisi di liquidità per eccessivo ricorso al credito, anche se riguardaun credito di modesto importo.
La segnalazione di sofferenza è stata effettuata con regolare comunicazione ai sensi della circolare n. 139 del 1991, in maniera tempestiva dopo aver eseguito la prima segnalazione, come prescrive il punto 1.5 della Sezione II di detta Circolare, come da ultima modificata.
La segnalazione di sofferenza si riferisce ad un unico credito, è vero, tutto sommato, di modesto importo rispetto al complessivo fatturato della società ricorrente, ma che si presta ad evidenziare una profonda crisi di liquidità, tale da concretare (al di là dell’assenza di protesti e di istanze di fallimento già presentate, come documenta la ricorrente) una situazione finanziaria complessiva comunque altamente rischiosa in relazione al credito bancario di cui, a tutt’oggi, la ricorrente mostra di aver usufruito mediante lo sfruttamento di cospicue linee di credito verso plurimi istituti di credito, e la conseguente formazione di un ingente indebitamento, senza che appaia allo stato sussistente – per tabulas – una capacità di restituzione adeguata, quanto meno a breve termine.
L’iniziativa assunta dalla resistente, in particolare, non appare senz’altro infondata, né inopportuna, in quanto supportata da rilevamenti finanziari e dati di bilancio, tratti da sistema di consultazione pubblicamente accessibile e comunque non efficacemente contestati da parte ricorrente, di tenore inequivocabile, che danno conto del progressivo preoccupante scadimento dell’indice di liquidità immediata, di un preoccupante calo di fatturato, di un rapporto costantemente svantaggioso tra accreditamento ed indebitamento, di un indice in netta discesa del ROE(rendimento capitale proprio), di una preoccupante indisponibilità di mezzi finanziari liquidi o di pronta liquidità con cui far fronte agli impegni ordinari, di cui si fa persino esplicita ammissione nella nota integrativa al bilancio redatta ai sensi dell’art. 2435 bis c.c.
Il ricorso non merita accoglimento.
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