sentenza

Ordinanza Tribunale di Bologna del 7 Dicembre2015

In materia di anatocismo bancario, deve ritenersi conforme al disposto di legge il contegno dell’istituto che abbia conservato – a seguito della riforma dell’art. 120 T.U.B. – la previsione di clausole anatocistiche nei propri moduli contrattuali e fogli informativi.

La formulazione della nuova disposizione, che rimanda ad una delibera CICR per la determinazione delle modalità e dei criteri per la produzione di interessi, deve far ritenere il divieto di anatocismo non immediatamente operativo, imponendolo sia il disposto di cui all'art. 161, 5° comma, TUB  (secondo cui “Le disposizioni emanate dalle autorità creditizie ai sensi di norme abrogate o sostituite continuano ad essere applicate fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati ai sensi del presente decreto legislativo”, ovvero in tale materia l’iter legislativo può ritenersi completato/definito all’esito dell’emanazione anche della normativa secondaria) che ragioni di uniforme applicazione della normativa secondo regole precise per tutti (istituti bancari ed utenti).

Giudice Drudi Anna Maria