sentenza

Ordinanza Tribunale di Firenze del 21 Febbraio2018

Il provvedimento annotato offre spunti interessanti perché, nell’ammette i quesiti al CTU proposti dall’utilizzatore (verosimilmente ritenuti utili ai fini del decidere), dimostra la volontà dell’Estensore di verificare l’usurarietà del leasing comprendendovi anche il costo complessivo (TEG) pattuito in caso di inadempimento, ritenendo evidentemente rilevanti ai fini usura anche quei costi, potenziali ed eventuali, che esulano dalla fisiologia del rapporto; in tal modo dà piena applicazione al principio dell’onnicomprensività dei costi ai fini usura codificato dall’art. 644 c.p., il quale espressamente annichilisce, ritenendole irrilevanti, tutte le differenze teleologiche dei costi collegati al finanziamento, sì da qualificare come contra legem l’esclusione dal computo usurario di voci di costo facendo perno sulla loro natura o funzione; la voluta onnicomprensività (“qualsiasi titolo”) del Legislatore speciale dell'usura,  pone i costi tutti sullo stesso piano, con il solo comun denominatore dell'esser connessi al credito e del non consistere in imposte e tasse.  


Giudice Dott.ssa Elisabetta Carloni