sentenza

Ordinanza Tribunale di Napoli del 16 Ottobre2013

Mutuo – Usura – L. 108/96 – irretroattività –usura sopravvenuta – riconduzione a soglia – art. 1339 c.c. –Cass. 602/13

La legge n. 108/96 (usura) non si applica a contratti di finanziamento stipulati prima della sua entrata in vigore. L’eventuale applicazione, dopo l’entrata in vigore della summenzionata legge, di tassi debordanti le soglie d’usura configura tuttavia usura “sopravvenuta” imponendo la riconduzione a soglia delle competenze addebitate (ex art. 1339 c.c. e 1419 c.c.), come indicato dalla Cass. n. 602/13.

 

E' da escludere l'applicabilità della disciplina della legge 7 marzo 1996, n. 108, dato che il contratto di mutuo fondiario è stato stipulato il giorno 18 dicembre 1995.

Si deve e si può argomentare dunque, solo in relazione al superamento, successivamente all'entrata in vigore della L. n. 108 del 1996, dei tassi soglia ''antiusura'' per effetto dell'applicazione delle clausole di determinazione degli interessi, previste in un contratto validamente stipulato. Sul punto soccorre l'autorità della Suprema Corte, che - di recente - con interpretazione delle norme di legge favorevole al debitore - ha statuito in ordine ai rapporti non esauriti prima dell'entrata in vigore della legge n. 108 del 1996, che, ai sensi dell'art. 1 di tale legge e degli artt. 1339 e 1419, secondo comma, cod.civ., debba ritenersi operare la sostituzione automatica dei tassi convenzionali con i tassi soglia applicabili in relazione ai diversi periodi(Cass. sez. I, 11.1.2013, n. 602).

Giudice Antonio Casoria