sentenza

Ordinanza Tribunale di Padova del 14 Marzo2014

Cessione del quinto –Usura – Inclusione spese assicurative nel TEG – No validità istruzioni Banca d’Italia – Indebito civile – criterio omogeneità – irrilevanza – usura sopravvenuta – riconduzione a soglia

 

In campo civile, alla domanda se le spese di assicurazione vadano conteggiate ai fini della determinazione del tasso soglia deve darsi risposta affermativa, anche per contratti stipulati prima del 2010 (ovvero, prima dell’entrata in vigore delle Istruzioni ’09 che espressamente ne affermano la ricomprensione nel TEG).

Merita sul punto condivisione quella giurisprudenza (ad es. Trib. Busto Arsizio, sentenza n.262/2013; Corte d’Appello di Milano, sentenza n.3283/2013 del 17/7/2013, G. estensore dott.ssa C. Raineri) che ha ritenuto che debba essere ricompresa nel calcolo del tasso praticato anche la polizza assicurativa finalizzata alla garanzia del rimborso del mutuo o a garanzia del rimborso del prestito in caso di perdita d’impiego, morte o invalidità. (vd. anchedecisione ABF Roma del 26/07/13).

Non è rilevante in tal senso la eventuale mancanza di omogeneità tra tasso soglia (rilevato senza l’inclusione di detti oneri) e TEG applicato (rilevato includendo gli oneri assicurativi), che si riscontra per contratti stipulati prima dell’entrata in vigore delle Istruzioni ‘09: le istruzioni della Banca d’Italia hanno infatti una valenza meramente statica, venendo le stesse utilizzate dal Ministero dell’Economia per fornire dati ai fini dell’emanazione dei decreti di competenza. Deve invece, negarsi qualunque carattere vincolante per l’autorità giudiziaria delle stesse, le quali non possono di certo rendere lecito ciò che si pone in contrasto con la legge n. 108/96.

Per quanto riguarda le conseguenze in campo civile del superamento della soglia, qualora esso avvenga a seguito dell’entrata in vigore di modifiche regolamentari della Banca d’Italia (relative nella specie all’inclusione delle spese assicurative) non si configura la cd. “usura originaria” (che comporterebbe la nullità della clausola contrattuale ai sensi dell’art. 1815 c.c.) ma la c.d. “usura sopravvenuta”, con applicazione della sola riconduzione a soglia ai sensi dell’art. 1339 c.c..

In campo penale, e solo in campo penale, rileva invece per la determinazione dell’elemento soggettivo del reato (intenzione di praticare usura) il fatto che le Istruzioni vigenti indicassero l’esclusione delle spese assicurative dal calcolo del TEG: in tal caso non si può infatti escludere con certezza che l’Intermediario fosse consapevole di operare in contrasto con la legge.

 

Il giudice di prime cure ha ritenuto, conformemente all’assunto del soggetto finanziato, che sia stato applicato un tasso di interesse superiore al c.d. tasso soglia, rilevando che ai fini della determinazione di quest’ultimo si dovesse tenere conto anche delle spese di assicurazione, che l’istituto convenuto è tenuto a richiedere ai sensi dell’art. 54 delle legge n. 180 del 1950.

Non vi è alcun dubbio che le spese di assicurazione debbano essere prese in considerazione ai fini della determinazione del tasso usurario, atteso il chiaro disposto dell’art. 2 delle legge 108 del 1996, secondo cui si devono tenere in considerazione tutte le commissioni, le remunerazioni a qualsiasi titolo e le spese, escluse quelle per imposte e tasse.

Mentre nel settore penale ogni pronuncia di responsabilità non può prescindere dall’elemento soggettivo del reato, e quindi dalla sussistenza di una colpevolezza in capo all’operatore finanziario, da mettersi quanto meno in dubbio con riferimento alle voci del finanziamento espressamente escluse dal calcolo del tasso usurario dall’organismo di vigilanza bancaria, ai fini che occupano si tratta di vedere solamente se le spese di assicurazione rientrano tra le voci indicate dall’art.2 della legge n. 108/96,e in caso positivo, quali ne siano le conseguenze per il rapporto contrattuale nel cui ambito le stesse sono state previste.

La questione inerente la disomogeneità dei valori da prendere a raffronto per la determinazione del tasso usurario è stata convincentemente affrontata dal Tribunale di Pordenone con la sentenza del 7.3.2012. Il giudice friulano, sia pure con riferimento alla CMS, ha posto in luce che “(...) la mancanza del parametro omogeneo (TEGM calcolato con inclusione CMS) ... se indubbiamente crea una difficoltà operativa (e di giudizio) assai grave, non può giustificare la semplice negazione di giustizia che si avrebbe applicando, nonostante tutto, l’erronea metodologia recepita nei decreti ministeriali”. Inoltre, si è fatto notare in quella pronuncia che “la Banca d’Italia ha approvato una metodologia di rilevazione volta a cogliere il costo fisiologico di mercato del finanziamento, così determinando il TEGM; l’aggregato dei costi da inserire nel calcolo del TEG deve invece ricomprendere ogni onere in concreto sopportato per l’erogazione del credito, fisiologico e non patologico”.

Il ragionamento è stato completato con la considerazione “l’ammontare della CMS che non trovava spazio nel TEGM pubblicato nei decreti ministeriali doveva necessariamente essere ricompreso nel margine di scostamento concesso al TEG praticato dall’intermediario rispetto al TEGM calcolato dalla Banca d’Italia, rilevato il valore medio.

E’ nota in termini generali la differenza che intercorre tra la c.d. usura originaria e la c.d. usura sopravvenuta. Una valorizzazione delle diverse conseguenze del fenomeno usurario in relazione al momento in cui lo stesso si manifesta è fatta, proprio con riguardo alle spese di cui si occupa questo Tribunale, dall’ ABF di Roma 9 agosto 2013 n. 4374. Il superamento del tasso soglia, che sia sopravvenuta a seguito dell’entrata in vigore di modifiche regolamentari della Banca d’Italia (nella specie, relative alle spese di assicurazione), se non determina la configurazione del reato di usura, né comporta la nullità della relativa clausola contrattuale ai sensi dell’art. 1815 c.c. comma 2, non può tuttavia comportare l’applicazione dei tasso contrattuali; si impone pertanto una rideterminazione degli interessi, ai sensi dell’art. 1339 c.c. entro i limiti della soglia di usura.

Giudice Estensore Luca Mariani