sentenza

Ordinanza Tribunale di Padova del 13 Maggio2014

Mutuo – Usura – art. 1815 c.c. – usurarietà tasso mora implica non dazione di alcun interesse (anche corrispettivo)

L’eventuale pattuizione di un tasso di mora superiore alla soglia d’usura vigente al momento della stipula comporta, ai sensi dell’art. 644 c.p. e 1815 c.c., la sanzione della non debenza di alcun interesse, sia esso corrispettivo o moratorio.

 

Rilevato che è pacifico tra le parti in causa che il tasso degli interessi moratori, cosi come inizialmente pattuito, pari all'8,92% (tasso interessi corrispettivi 4,920 + 4 punti), era superiore al tasso soglia all'epoca fissato nel 7,635%.

La clausola del contratto di mutuo in esame, concernente la pattuizione del tasso degli interessi moratori deve ritenersi nulla ex art. 1815, 2 comma, ex, con la conseguenza che nessun interesse è dovuto.

Ritenuta invero l'infondatezza della tesi sostenuta in memoria difensiva, secondo cui la nullità dovrebbe colpire solo la clausola relativa agli interessi moratori e non invece quella relativa agli interessi corrispettivi che pertanto sarebbero comunque dovuti dato che pacificamente il tassoper gli stessi pattuito del 4.92% non era usurano.

Rilevato invero che da un lato la formula della legge "se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi" non consente di effettuare alcuna distinzione tra interessi corrispettivi ed interessi moratori, ne tra le corrispondenti pattuizioni, e dall'altro che il tasso moratorio pattuito, in quanto composto dallo stesso tasso degli interessi corrispettivi al quale va aggiunta una determinata maggiorazione, ove usurario non può che travolgere necessariamente nella sanzione di nullità tutti i suoi "componenti" e quindi anche il tasso corrispettivo.

Giudice Estensore Caterina Santinello