sentenza

Ordinanza Tribunale di Parma del 25 Luglio2014

Mutuo – Usura – Si sommatoria tassi se mora su intera rata

Nella verifica dell’usura, vanno considerati congiuntamente tasso corrispettivo e tasso di mora se le previsioni contrattuali prevedono la loro applicazione congiunta e non alternativa. Laddove quindi è pattuita l’applicazione della mora sull’intera rata scaduta e non sul solo capitale, l’operazione di sommatoria dei tassi è corretta.

 

Occorre verificare se il contratto preveda interessi di mora in caso di inadempimento e se gli stessi siano "sostitutivi" dell'interesse corrispettivo. Infatti:

- se la previsione contrattuale statuisce che la Banca debba applicare al cliente inadempiente solo e soltanto gli interessi di mora sul capitale, sostituendo questi agli interessi corrispettivi, non si farà la sommatoria tra tassi corrispettivi e tassi moratori ai fini del calcolo del TEG e si verificherà lo sforamento del tasso soglia solo con riferimento al tasso moratorio sommato a tutte le spese accessorie;

- se invece il contratto prevede che il tasso moratorio si applichi in aggiunta a quello corrispettivo, allora i due indici andranno valutati congiuntamente ed il risultato andrà confrontato con i limiti normativamente imposti (legge n. 108/96 e succ. modifiche).

Nella fattispecie in esame, l'art. 5 del contratto stabilisce che “l'importo complessivamente dovuto alla scadenza di ciascuna rata (..) e non pagato, produce interessi di mora (...) La parte finanziata approva specificatamente il diritto del Banco di imputare gli interessi di mora sull'intero importo della rata scaduta e non pagata".

 

Giudice Pietro Rogato