sentenza

Ordinanza Tribunale di Roma del 3 Febbraio2015

Conto corrente – Richiesta di CTU non può essere ritenuta esplorativa se attore rispetta onere di allegazione – motivazione della contestazione – la perizia di parte è sufficiente per rispettare onere di allegazione

La richiesta di CTU su conti correnti non è di per se esplorativa: l’onere di allegazione del fatto è correttamente adempiuto quando il correntista espone le ragioni per cui ritiene illegittimo il conteggio della Banca.

La perizia di parte costituisce strumento idoneo ad adempiere l’onere di allegazione del fatto.

 

Ritenuto che una richiesta istruttoria è meramente esplorativa quando esistono altre prove di dimostrare l’eccezione svolta, ossia quando, pur disponendo di altre richieste istruttorie, la parte non vi fa ricorso e chiede che si supplisca a tale sua omissione con una consulenza; che nel caso degli accertamenti contabili sui conti correnti, è difficile ipotizzare che si possa ricorrere a prove diverse per accertare se il calcolo degli interessi sia corretto o meno, così che la richiesta di CTU di per sé non è esplorativa.

Il correntista che eccepisce l’illegittimo calcolo degli interessi deve spiegare le ragioni della legittimità senza limitarsi ad eccepirla, deve, ossia, allegare il fatto adeguatamente. L’onere di allegazione è dunque adempiuto quando sono esposte le ragioni per le quali si ritiene che il calcolo è illegittimo. Una volta che l’onere della prova di allegazione sia rispettato non si può rigettare la richiesta di CTU sostenendo che è esplorativa, poiché tale difetto attiene all’onere della prova e non di allegazione.