sentenza

Ordinanza Tribunale di Rovereto del 30 Dicembre2013

Mutuo– Usura – Sommatoria tassi – Sospensione esecutività

Il Tribunale sospende parzialmente la provvisoria esecutività del Decreto Ingiuntivo, in relazione alla sola quota interessi richiesta dalla Banca, ferma restando l’esecutività per la quota capitale ancora impagata.

La sospensione è motivata dalla necessità di verificare se, considerando anche gli interessi di mora ai fini dell’usurarietà di due contratti di mutuo (come affermato da Cass. n. 350/13), si possa configurare uno sforamento delle soglie d’usura come lamentato dal mutuatario opponente.

In particolare, il Tribunale con riferimento ad uno dei due mutui oggetto di Decreto Ingiuntivo afferma che la somma di tasso corrispettivo (4,9%) e di mora (3%) risulterebbe rispettosa della soglia (8,34%), mentre per il secondo contratto (per il quale non specifica valori) si verificherebbe uno sforamento: l’importo della mora indicato nell’ordinanza (3%) sembrerebbe essere riferito alla sola maggiorazione del tasso corrispettivo prevista in caso di mora. Non si potrebbe parlare quindi di “sommatoria tra tasso corrispettivo e tasso di mora” ma solo di tasso che scaturisce dalla considerazione della maggiorazione pattuita in caso di mora.

Giudice Consuelo Pasquali