sentenza

Ordinanza Tribunale di Salerno del 19 Luglio2023

Il Tribunale di Salerno, nella persona del G.I. dott. Mattia Caputo, sospende un procedimento relativo alla contestazione dell’ammortamento alla francese rimettendo, ai sensi dell’art. 3 comma 27 del D.Lgs. 149/22, la risoluzione della questione in punto di diritto alla Cassazione.

L’art. 3 comma 27 del D.Lgs. 149/22 così stabilisce:

“Il giudice di merito può disporre con ordinanza, sentite le parti costituite, il rinvio pregiudiziale degli atti alla Corte di cassazione per la risoluzione di una questione esclusivamente di diritto, quando concorrono le seguenti condizioni

1)    la questione è necessaria alla definizione anche parziale del giudizio e non è stata ancora risolta dalla Corte di cassazione;

2)     la questione presenta gravi difficoltà interpretative;

3)     la questione è suscettibile di porsi in numerosi giudizi.

L'ordinanza che dispone il rinvio pregiudiziale è motivata, e con riferimento alla condizione di cui al numero 2) del primo comma reca specifica indicazione delle diverse interpretazione i possibili.

Essa è immediatamente trasmessa alla Corte di cassazione ed è comunicata alle parti. Il procedimento è sospeso dal giorno in cui è depositata l'ordinanza, salvo il compimento degli atti urgenti e delle attività istruttorie non dipendenti dalla soluzione della questione oggetto del rinvio pregiudiziale.

Il primo presidente, ricevuta l'ordinanza di rinvio pregiudiziale, entro novanta giorni assegna la questione alle sezioni unite o alla sezione semplice per l'enunciazione del principio di diritto, o dichiara con decreto l’inammissibilità della questione per la mancanza di una o più delle condizioni di cui al primo comma. La Corte, sia a sezioni unite che a sezione semplice, pronuncia in pubblica udienza, con la requisitoria scritta del pubblico ministero e con facoltà per le parti costituite di depositare brevi memorie, nei termini di cui all'articolo 378

Con il provvedimento che definisce la questione è disposta la restituzione degli atti al giudice.

Il principio di diritto enunciato dalla Corte è vincolante nel procedimento nell'ambito del quale è stata rimessa la questione e, se questo si estingue, anche nel nuovo processo in cui è proposta la medesima domanda tra le stesse parti.,’.

La Cassazione ha ora 90 giorni per decidere se prendere in carico la definizione della questione, assegnando eventualmente la risoluzione della stessa, con provvedimento vincolante nell’ambito del giudizio di merito da cui si è originata la richiesta, ad una sezione o alle sezioni unite.

Si legge nella menzionata Ordinanza di remissione alla Cassazione:

Rilevato che parte attrice ha instaurato il presente giudizio chiedendo, tra l’altro, una pronuncia di accertamento e declaratoria di nullità parziale di un contratto di mutuo ipotecario bancario stipulato con l’Istituto di credito convenuto con atto del 20/12/2007 per l’importo di € 80.000,00, a causa della mancata indicazione della modalità di ammortamento (nel caso di specie, c.d. “alla francese”), alla mancata pattuizione espressa del regime finanziario capitalizzazione adottato (nella vicenda in esame, “composto”) e della mancata pattuizione ed indicazione della modalità di calcolo degli interessi passivi, comportando altresì una divergenza tra il T.A.N. contrattualmente indicato e quello (maggiore) concretamente applicato, per violazione degli articoli 821, comma 3, 1346, 1418, 1419 c.c., 1283 e 1284 c.c., nonché degli articoli 4 e 5 Direttiva 93/13/CEE, degli articoli 115, 116, 117 e 125-bis T.U.B. e dell'articolo 6 della Delibera C.I.C.R. del 09/2/2000;

Rilevato che secondo la prospettazione di parte attrice nel contratto di mutuo oggetto di causa la clausola che prevede il tasso di interesse passivo sarebbe affetta da nullità strutturale per indeterminatezza e/o indeterminabilità dell’oggetto (artt. 1346 - 1418, comma 2, c.c.), essendo pattiziamente indicato solo il Tasso Annuo Nominale (c.d. “T.A.N.”), e non anche il regime finanziario adottato, cioè la modalità di capitalizzazione degli interessi prescelta, nella specie “composta”, aspetto dirimente anche e soprattutto nell’ottica del rispetto della trasparenza (art. 117, comma 4, T.U.B.), in quanto a parità di importo finanziato, di tasso contrattuale, di durata del finanziamento, la tipologia di ammortamento c.d. “alla francese” e del regime di capitalizzazione “composto” degli interessi adottato, comporta per il cliente costi diversi ed ulteriori rispetto ad altri tipi di ammortamento (es., “all’italiana”) ed al regime di capitalizzazione “semplice” degli interessi debitori;

Rilevato che la Banca convenuta si è costituita eccependo che il piano di ammortamento c.d. “alla francese” non integra violazione del divieto di anatocismo di cui all'articolo 1283 c.c. e che, ad ogni modo, l’omessa esplicitazione della modalità di calcolo degli interessi, secondo le regole della matematica finanziaria, sarebbe irrilevante, perché tale informazione sarebbe implicita nel piano di ammortamento (in cui sono indicati il numero delle rate, il loro ammontare, la loro composizione quanto alla quota parte di sorta capitale e degli interessi) ed ampiamente evincibile dagli elementi esplicitati nel contratto, il quale fornirebbe una dettagliata rappresentazione dei costi del finanziamento e della modalità di restituzione, oltre a recare l’indicazione del T.A.N., del T.A.E. e dell’I.S.C.;

Considerato che dalla disamina degli atti di causa, e segnatamente dal contratto di mutuo ipotecario contestato e dall’allegato piano di ammortamento risulta che non è stata pattuita espressamene né la modalità di ammortamento c.d. “alla francese”, né tantomeno indicato il regime di capitalizzazione “composto” degli interessi debitori, né tantomeno è stata indicata alcuna formula di calcolo delle rate secondo formule di matematica finanziaria, recando il contratto di mutuo l’indicazione del numero di rate da restituire, del loro ammontare, del T.A.N., del T.A.E. (maggiore del T.A.N., così rivelando la capitalizzazione infrannuale degli interessi debitori) ed il piano di ammortamento “a rate costanti” che indica tutte le singole rate nel loro ammontare totale e nella loro composizione (cioè nella parte dovuta per capitale e per interessi);

(...)

Considerato che, a parere di questo Giudice, nel caso di specie si renda necessario il rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. alla Corte di Cassazione in ordine ad una questione esclusivamente di diritto, come sancito dalla novella normativa, avendo ad oggetto l’interpretazione delle conseguenze giuridiche derivanti dalla omessa indicazione, all’interno di un contratto di mutuo bancario, del regime di capitalizzazione “composto” degli interessi debitori, pure a fronte della previsione per iscritto del Tasso Annuo Nominale (T.A.N.), nonché della modalità di ammortamento c.d. “alla francese”, cioè se tale carenza di espressa previsione negoziale possa comportare gli estremi della indeterminatezza e/o indeterminabilità del relativo oggetto, con conseguente nullità strutturale in forza del combinato disposto degli articoli 1346 e 1418, comma 2, c.c., nonché, stante la specialità della materia bancaria, soggetta alla disciplina del Decreto Legislativo n. 385 del 1993 (c.d. “T.U.B.”), la violazione delle norme in materia di trasparenza e, segnatamente, di quella di cui all'articolo 117, comma 4, T.U.B., che impone, sotto pena di nullità (successivo comma quarto) che ”1 contratti indicano il tasso d’interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora.”, con conseguente rideterminazione del piano di ammortamento applicando il tasso sostitutivo “B.O.T.” (art. 117, comma 7, T.U.B.)"

 

 

Giudice Caputo Mattia