sentenza

Ordinanza Tribunale di Trani del 10 Marzo2014

Mutuo – Usura – No sommatoria Tassi – Cass. 350/13

In tema di usura, la sommatoria fra il tasso convenzionale e quello moratorio è un errore di carattere logico oltre che giuridico. La sentenza n. 350/13 della Cassazione non afferma la correttezza della sommatoria dei tassi, ma solamente il principio secondo cui gli interessi a qualsiasi titolo, e quindi anche quelli moratori, sono soggetti al rispetto della normativa sull’usura bancaria.

 

Orbene sostenere che il tasso soglia ex art. 108/96 sarebbe superato per effetto della sommatoria fra il tasso debitore del mutuo e quello moratorio è un errore di carattere logico oltre che giuridico.

E’ evidente che le parti hanno pattuito un tasso diverso e alternativo per due differenti tipologie d’interessi, applicabili in ipotesi distinte e alternative.

Né una diversa lettura delle clausole di questo genere pare sia stata sostenuta da alcuna pronuncia della Suprema Corte: la sentenza invoca a base di tutto il ricorso (n.350/2013) altro non fa che ribadire un principio interpretativo da tempo affermato dalla Corte di Cassazione (v. Cass nn. 5286/2000 e 5324/2013 e 16992/2007), cioè che la regola ex art. 1815 c.c. si applica alla pattuizione di interessi a qualunque titolo dovuti, cioè a quelli corrispettivi come a quelli moratori.

Giudice Francesca Pastore