sentenza

Tribunale Busto Arsizio sentenza n. 1810 del 12 Marzo2013

Cessione del V –Usura – Credito al consumo – Spese assicurative -  Istruzioni Banca d’Italia – Disapplicazione – Funzione meramente tecnico-statistica dell’intervento.

Nella verifica del rispetto delle soglie di usura nei contratti di mutuo contro cessione del quinto dello stipendio deve essere considerato, nel calcolo del TEG, anche il costo delle polizze assicurative obbligatorie per legge. Secondo il chiaro tenore letterale dell’art. 644 comma 3 c.p., sono rilevanti, ai fini della determinazione del tasso soglia di cui alla normativa sull’usura, tutti gli oneri che l’utente sopporti in connessione con l’uso del credito.

Le Istruzioni della Banca d’Italia, secondo le quali – nella formulazione anteriore all’agosto del 2009 - dette polizze non dovevano essere conteggiate nella rilevazione del TEGM, hanno la funzione di rilevare a fini statistici il tasso medio di mercato e non hanno alcuna efficacia vincolante né nei confronti degli operatori finanziari che devono stabilire il tasso da applicare al rapporto di mutuo né nei confronti dell’organo giudicante chiamato ad accertare il TEG applicato al rapporto in contestazione. L’unica norma rilevante e vincolante ai fini dell’accertamento del TEG resta solo ed esclusivamente l’art. 644 c.p. che ricomprende nella verifica dell’usura tutti gli oneri connessi all’erogazione del credito, esclusi unicamente quelli per imposte e tasse.

Giudice Annarita D'Elia