Tribunale della Spezia n. 739/2021 del 20 Dicembre2021
A seguito di complessa c.t.u. relativa ad un contratto di mutuo in euro con clausola di indicizzazione al franco svizzero, il Tribunale ha dichiarato la "nullità parziale" del contratto in ragione dell"’indeterminatezza delle clausole contenenti l’indicazione del tasso d’interessi". Secondo il C.t.u. chiamato a valutare gli effetti delle clausole impugnate, le operazioni di conguaglio finanziario e valutario, pur essendo menzionate nel testo contrattuale, non risultano “determinate specificamente per modalità di applicazione e criteri di calcolo”: in particolare manca del tutto “la determinazione del meccanismo di conversione della valuta”.
Inoltre, aspetto molto importante non affrontato nelle precedenti decisioni dei tribunali chiamati a pronunciarsi con riguardo ai mutui stipulati da Barklays, "l’esame della documentazione contrattuale conduce a rilevare palesi profili di indeterminatezza con riferimento alla omessa esplicitazione dei criteri impiegati nella determinazione del piano di rimborso, non indicando, nello specifico, né il regime finanziario (semplice o composto) né la modalità di calcolo e imputazione degli interessi“. Il C.t.u. ha infatti verificato che "la rata mensile è stata determinata in regime finanziario composto, con capitalizzazione mensile": tale aspetto, secondo il Tribunale, non risulta esplicitato nella documentazione contrattuale.
Il Tribunale ha dunque disposto che "il piano di ammortamento prosegua tenuto conto del tasso sostitutivo dei BOT alla data della stipula del contratto” condannando altresì BARCLAYS BANK PLC a restituire gli interessi pagati in eccedenza; conseguentemente, nulla è dovuto in virtù della clausola di indicizzazione che, nelle more, aveva determinato l'accumulo di un debito di circa 70.000,00 euro.
Testo sentenza(317 K)