sentenza

Tribunale di Alessandria del 21 Febbraio2015

CMS – indeterminatezza della modalità di calcolo 

Pur potendosi ammettere un’autonomia funzionale delle commissioni di massimo scoperto, tuttavia occorre che, come disposto dagli art. 1318 e 1436 c.c., siano specificati con sufficiente precisione i criteri di calcolo in modo che il cliente possa già ex ante avere una rappresentazione chiara dell’entità del sacrificio economico conseguente all’affidamento della somma.

La commissione ha trovato una specifica regolamentazione nell’art. 2-bis del d.l. del 29 novembre 2008, convertito con modificazioni nella legge 28 gennaio 2009 n. 2, il quale ha previsto la nullità delle commissioni di massimo scoperto che non rivestano le caratteristiche indicate dalla stessa disposizione di legge.

Prescrizione – Rimesse solutorie

Per quanto riguarda il profilo del dies a quo della prescrizione nei conti correnti affidati, occorre considerare che secondo i principi giurisprudenziali, se le rimesse hanno avuto funzione ripristinatoria della provvista la prescrizione comincia a decorrere dalla data di chiusura del conto corrente, se per contro hanno avuto funzione solutoria, cominciano a decorrere dall’annotazione della singola rimessa.

Art. 7 Delibera CICR 9/02/00

Il CICR con delibera 9.02.2000, ha stabilito che potesse trovare applicazione la periodizzazione trimestrale degli interessi, purché reciproca (tanto su quelli debitori quanto su quelli creditori), a condizione che la stessa fosse prevista in contratto.

Inoltre, l’art. 7 della predetta delibera, prevede che in relazione ai rapporti bancari pendenti, per i periodi successivi all’entrata in vigore della delibera CICR, l’anatocismo è ammesso ad una duplice condizione. La prima è formale: ovvero l’istituto di credito deve aver pubblicato entro il 31 dicembre 2000 sulla Gazzetta Ufficiale l’adeguamento al contenuto della delibera CICR e deve dare notizia di tale adeguamento al correntista alla prima occasione utile. Il secondo è invece sostanziale: occorre che le nuove condizioni contrattuali (conseguenti alla previsione dell’anatocismo) non siano peggiori rispetto alle precedenti (antecedenti l’entrata in vigore della delibera CICR).

Usura – applicazione 1815 cc solo a usura pattizia

 

L’usurarietà idonea ad escludere l’applicazione ai sensi dell’art. 1815, secondo comma, c.c., di qualsiasi interesse, va valutata con esclusivo riferimento al momento in cui gli interessi sono stati convenuti. In tal senso, peraltro, si è espressa numerose volte la Corte di Cassazione (Cass. sentenza n. 22204 del 27 settembre 2013).

Giudice Mirko Parentini