sentenza

Tribunale di Ancona del 28 Gennaio2015

Saldo zero - onere della prova – principio di prossimità della prova

Anche in un’azione di ripetizione promossa dal correntista, l’onere della prova relativamente al saldo contestato è in capo alla Banca, per il principio di prossimità della prova. Si rende pertanto applicabile il saldo zero, qualora la Banca, anche se non ha operato domanda riconvenzionale, non produca tutti gli estratti conto dall’inizio del rapporto.

Ritiene il Tribunale di condividere la prima delle due ipotesi, comportante l'applicazione del c.d. saldo zero anche in ipotesi di incompletezza della documentazione allegata da parte attrice. Tale ultima conclusione e da ritenere preferibile in ossequio al principio espresso dalla Suprema Corte in relazione alla c.d. vicinanza della prova applicabile anche in materia bancaria, secondo il quale: “Nel giudizio di ripetizione d’indebito, anche se la banca non abbia proposto domanda riconvenzionale, se non siano stati depositati gli estratti conti fin dall’inizio del rapporto e il saldo contabile risulti "negativo” per il correntista, deve assumersi, quale base del riconteggio, un saldo di partenza pari a zero, in quanto il principio dell' onere della prova di cui all'articolo 2697 c.c. , deve essere adeguatamente temperato avendo riguardo al principio della vicinanza alla fonte della prova che le Sezioni Unite, n. 13533, del 2001, hanno elevato a criterio principe nella ripartizione dell'onere stesso” (in termini Trib. Brindisi 9 agosto 2012).”

Azione di ripetizione – Cassazione 24418/10

La ripetizione dell’indebito oggettivo postula un pagamento (art. 2033 C.c.), il quale, avuto riguardo alle modalità di funzionamento del rapporto di conto corrente, spesso si rende configurabile soltanto all’atto della chiusura del conto (Cass. civ., Sez. Un., n. 24418/2010).

 

La giurisprudenza di legittimità ha consolidato un orientamento prevalente, avendo affermato che il termine di prescrizione decennale, per la ripetizione da parte del correntista delle somme indebitamente trattenute dalla banca, decorre dalla data dell’ultimo pagamento, trattandosi di atti esecutivi di un unitario rapporto giuridico (Cass. civ., Sez. I, 14/05/2005, definitivamente confermato dalle n. 10127), poi definitivamente confermato dalle Sezioni Unite del Supremo Collegio, (Cass. civile, Sez. Unite, 02/12/2010 n. 24418), secondo cui I’azione di ripetizione d’indebito, relativa alla nullità della clausola capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici, maturati con riguardo ad un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, è soggetta all’ordinaria prescrizione decennale, la quale decorre, nell’ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati.

Giudice Maria Letizia Mantovani