sentenza

Tribunale di Ancona n. 1787 del 22 Ottobre2019

La sentenza condanna al ricalcolo del finanziamento (credito al consumo) al minimo dei BOT ex art. 125bis TUB per mancata inclusione nel TAEG dei costi sostenuti alla stipula.

Si legge:

"Rientrando il contratto de quo tra quelli di cui al capo II del titolo VI del TUB, ai sensi dell'art. 125 bis di tale testo normativa sarebbero colpite da nullità le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore non inclusi in maniera corretta nel TAEG con applicazione di un TAEG equivalente al tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto.

Sul punto va premesso come per TAEG si intenda ai sensi dell'art.1 D Lgs n. 141 del 13 agosto 2010 il
"costo totale del credito per il consumatore espresso in percentuale annua dell'importo totale del credito". Il costo totale del credito indica (lett. e del medesimo art. l) "gli interessi e tutti gli altri costi, incluse le commissioni, le imposte e le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il finanziatore è a conoscenza". Tale disposizione stabilisce infine (comma III art. l) che la Banca d'Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR, stabilisce le modalità di calcolo del TAEG.
Sostiene parte opponente che nel calcolare il TAEG l'importo finanziato vada preso in considerazione per la sola cifra di euro 10.000,00 pari alla somma messa a disposizione del cliente; l'importo finanziato infatti
di euro 11.057,00 andrebbe depurato delle spese di istruttoria e di quelle relative all'assicurazione, importi che devono essere in questo modo mediante il loro scorporo dall'importo finanziato" compresi" nel TAEG.

Diversamente, sostiene la società convenuta che l'importo finanziato vada preso in considerazione
per l'intero ammontare di euro 11.057,00, in esso dovendosi comprendere anche le spese di istruttoria e quelle di assicurazione, atteso che le somme per sostenere tali spese sono state mutuate dalla Banca in favore del cliente.
Nella prima ipotesi sussisterebbe uno scarto tra TAEG pubblicizzato e TAEG effettivo, nella seconda viceversa i due dati sarebbe coincidenti.
Ritiene il Tribunale che sulla base del dato normativa sopra indicato e della formula elaborata nel caso di specie debba essere preferita la tesi sostenuta dal cliente, in quanto se è vero che è stata finanziata la complessiva somma di euro 11.057,00 risulta dirimente che il cliente ha avuto la sola disponibilità di euro 10.000,00, posto che euro 1.057,00 sono stati utilizzati per sostenere immediatamente costi legati al finanziamento. Diverso sarebbe stato il discorso nell'ipotesi in cui il cliente avesse avuto la disponibilità (il flusso per cassa) dell'intera somma di euro 11.057,00 e che il pagamento dei costi legati al finanziamento fosse stato dilazionato nel tempo mediante il pagamento delle rate;

Conseguentemente in applicazione di quanto previsto dall'art. 125 bis TUB va ricalcolato l'importo che l'opponente dovrà corrispondere alla società opposta."