Tribunale di Arezzo Sez. Penale n. 519 del 29 Gennaio2013
Conto corrente - Usura – art. 644 c.p. – no validità istruzioni Banca d’Italia in campo civile - inclusione CMS nel TEG – validità istruzioni Banca d’Italia in campo penale – assenza elemento soggettivo del reato
Il rispetto della normativa di Bankitalia esclude il reato di usura, in quanto manca l’elemento soggettivo del reato (consapevolezza di praticare usura).
Come affermato dalla Cassazione, II sez. pen. n. 12028/10, in ambito civile è palese la contrarietà delle Istruzioni Bankitalia rispetto alla volontà del legislatore (art. 644 c.p.), laddove escludono oneri accessori quali le CMS. La legge 2/09 sviluppa il contenuto normativo dell’art. 644 c.p. creando le condizioni alla Banca d’Italia per adeguare ad esso le proprie Istruzioni.
Orbene non può non ignorarsi che il radicale mutamento di tendenza circa la metodologia di conteggio dopo la legge n. 2/09 costituisce, verosimilmente, il frutto di serpeggianti e crescenti malumori negli ambienti finanziari e soprattutto tra i fruitori del credito bancario, che si sono visti per lungo tempo penalizzati dal lievitante costo del danaro per effetto della applicazione di oneri accessori che sostanzialmente erano destinati a non incidere sul Teg per una scelta sostanzialmente rimessa non al legislatore, ma ad organi amministrativi. Da qui l'intervento legislativo che, sviluppando ulteriormente ciò che era in effetti già contenuto nella previsione della norma incriminatrice (art. 644 4 comma) ha voluto specificare ulteriormente la metodologia da applicarsi, creando alla Banca d'Italia le condizioni per adeguare le sue istruzioni ai nuovi dettati normativi.
Senz'altro la sentenza della Suprema Corte del 2010 (n.12028/10 ndr), ampiamente criticata per le ragioni esposte, ha trasposto in sede giudiziaria una problematica ampiamente avvertita nei circuiti economici e finanziari, ovvero quella del se fosse giusto o meno aderire acriticamente alle istruzioni impartite dalla Banca di Italia, con l'ulteriore problema giuridico per il singolo operatore che queste Istruzioni erano comunque presupposte e applicate per la determinazioni dei tassi soglia in cui si concentra e focalizza in definitiva tutto il fulcro della incriminazione. A parere del Giudicante è condivisibile il giudizio espresso dal massimo organo di legittimità circa la palese la contrarietà alla legge (per l'esattezza al disposto normativo di cui all'art.644 4 comma c.p.) della norma extrapenale (Istruzioni della banca d'Italia) che individua il metodo per la determinazione del tasso soglia senza computare la CMS, e se è vero che, come si è anticipato in premessa, la norma di cui all'art. 644 c.p. è una norma penale parzialmente in bianco, appare di assoluta ragionevolezza il successivo precipitato logico compiuto dalla Cassazione secondo cui quel parametro non poteva costituire in alcun modo un dato vincolante per l'interprete e che quindi ciascun operatore bancario di livello e in posizione verticistica, avrebbe potuto chiaramente rilevare la discrasia rispetto al parametro legislativo.
Anche a voler aderire in estrema ipotesi alla tesi più penalizzante per gli imputati, che è quella costruita sul modello dei capi di imputazione e dunque considerare integrata l'usurarietà degli interessi applicati con riferimento ai limitati periodi in contestazione, ciò che però appare di assoluta evidenza nel caso specifico, è che nessuno dei direttori di filiale coinvolti in giudizio avesse la minima consapevolezza di violare scientemente il disposto dell'art. 644 c.p. e quindi in capo a nessuno è ravvisabile l'elemento soggettivo del reato. Questa considerazione è avvallata palesemente dalla stessa ricostruzione dello sviluppo della normativa in materia di usura, dai problemi interpretativi che si sono posti circa i criteri di conteggio applicabili, dalla certezza per gli operatori bancari del tempo di seguire le direttive del massimo organo di vigilanza, tanto più che queste erano espressamente richiamate nei preamboli dei decreti ministeriali che periodicamente individuavano i tassi soglia, infine dalla prassi bancaria consolidata, che adeguava i propri sistemi centralizzati a quel sistema di conteggio.
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