sentenza

Tribunale di Avellino del 23 Ottobre2014

Conto corrente – Usura – Non rilevabile per contratti stipulati prima della l. 108/96 – usura sopravvenuta –  Prescrizione – Eccezione di prescrizione specifica - Onere della prova in capo alla banca

La legge 108/96 in tema di usura non è applicabile alle pattuizioni stipulate precedentemente all’entrata in vigore della legge stessa, neppure con riferimento alla cd. “usura sopravvenuta” (che per parte della giurisprudenza, non condivisa dal giudicante, imporrebbe comunque la riconduzione a soglia dei trimestri usurari dei rapporti di conto accesi prima dell’entrata in vigore della legge). Ciò secondo costante giurisprudenza di Cassazione (nn. 17813/02 e 6514/07).

In tema di prescrizione, è onere della parte che solleva l’eccezione (la Banca) specificare mediante allegazioni di fatto e non mere formule rituali l’oggetto dell’eccezione: in questo senso è onere della Banca indicare le specifiche rimesse solutorie.

 

La giurisprudenza di legittimità, nell’applicare la disciplina dei tassi usurari con riferimento ai contratti stipulati prima della entrata in vigore della legge 108/96, ha argomentato che la indicata legge, sebbene non applicabile retroattivamente, poteva essere immediatamente applicata ai rapporti ancora in corso, limitatamente alla corresponsione degli interessi, i quali, pertanto, dalla data della prima rilevazione dovevano essere corrisposti nei limiti indicati dai tassi soglia. Tale giurisprudenza, riferibile alla cd. Usura sopravvenuta, non è condivisibile.

La Corte di Cassazione, in osservanza dei principi dettati dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 29 del 14-15 Febbraio 2002), con la sentenza 2002 n. 17813 ha chiaramente argomentato che “non sono applicabili le soglie antiusura disposte dai decreti ministeriali previsti dalla legge 7 marzo 1996 n. 108 agli interessi composti previsti da convenzioni anteriori all’entrata in vigore di tale normativa” (da ultimo nello stesso senso vedi Cass. 2007 n. 6514).

 

Il carattere dispositivo della prescrizione (art. 2938 cod. civ.) comporta per la parte, che propone la relativa eccezione, l’onere di tipizzarla secondo una delle varie ipotesi previste dalla legge, con le allegazioni di fatto necessarie – indipendentemente dall’adozione di formule rituali e dall’applicazione delle norme di legge – per rendere comprensibile e individuabile l’eccezione secondo l’uno o l’altro dei tipi legali. 

Giudice Maria Cristina Rizzi