sentenza

Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto del 10 Settembre2021

Il Tribunale:

  • in ordine al fumus, osserva che “la segnalazione presso la Centrale Rischi, alla luce della funzione che ad essa l’ordinamento ascrive, postula una compiuta ed adeguata disamina della condizione economico- patrimoniale del debitore, legittimando la Banca a provvedere alla classificazione del credito come sofferente solo nel caso in cui l’inadempimento sia indice sintomatico di uno stato di insolvenza che, sebbene non necessariamente tale da integrare il presupposto di cui all’art. 5 L.F., in ogni caso deve essere rivelatore dello stato di difficoltà finanziaria in cui il primo versa, non potendosi appiattire nella mera constatazione del ritardo nel pagamento”;
  • in ordine al periculum in mora, osserva che “il presupposto del provvedimento cautelare non è il danno, ma il pericolo del suo verificarsi nelle more del giudizio di merito. Ciò posto, ritiene il Collegio che le allegazioni in parte qua fornite dalla parte reclamante suffraghino la dedotta sussistenza del presupposto in parola. Deve al riguardo richiamarsi, in particolare, la comunicazione del diniego di erogazione del credito prodotta dagli odierni reclamanti (all. 12), in cui l’Istituto adito ha espressamente giustificato il diniego della richiesta sulla scorta della valutazione negativa del merito creditizio, valutazione effettuata mediante il ricorso alle banche dati”.

Giudice Di Sano F. (G.R.)