sentenza

Tribunale di Bari del 10 Settembre2014

Mutuo – Usura – No sommatoria tassi –Cass. 350/13 – art. 33 del codice del consumo

La Cassazione 350/13 non ha sancito il principio di diritto inerente la sommatoria del tasso corrispettivo e di mora, che deve ritenersi errata dal punto di vista logico e giuridico. Non è accoglibile neppure l’eccezione di nullità basata sulla violazione dell’art. 33 del codice del consumo(a mente del quale risulta vessatorio “imporre al consumatore, in caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento, il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento, clausola penale o altro titolo equivalente d'importo manifestamente eccessivo”), attesa l’inapplicabilità della richiamata normativa, operando nel caso di specie la disciplina del T.U.B., ed acclarato che la misura del tasso moratorio - inferiore al tasso soglia - non poteva in ogni caso ritenersi eccessiva

Giudice Nicola Magaletti