sentenza

Tribunale di Bari, ordinanza del 13 Aprile2018

Nel caso in cui il superamento del tasso soglia di usura sia dovuto all’esercizio da parte della banca della modifica unilaterale delle condizioni economiche (c.d. ius variandi ex art. 118 TUB) si configura l’usura originaria, con la conseguenza che la sanzione non potrà essere che quella del comma 2 dell’art. 1815 c.c. e nessun interesse risulterà dovuto.

Giudice Ruffino Antonio