sentenza

Tribunale di Belluno n. 248 del 25 Maggio2018

Ai fini dell'usura assumono rilevanza anche gli interessi di mora convenzionalmente pattuiti, con la conseguenza che, ove gli stessi superino il tasso soglia all'epoca della previsione, la relativa clausola dovrà dichiararsi nulla.

Al riguardo va ribadito come non sia legittimo individuare una diversa e differenziata soglia di usura per gli interessi moratori secondo un criterio (2,1% o 1,9% di cui al DMEF 21.12.2017) che non trova alcun fondamento normativo.

La c.d. clausola di salvaguardia, infine, non può in alcun caso valere ad escludere detta nullità in quanto si tratta di una semplice clausola di stile, priva di qualsiasi valenza e nulla per contrarietà a norme imperative.

Giudice Velo Paolo