sentenza

Tribunale di Benevento n. 132 del 27 Gennaio2017

Per i rapporti accesi prima dell’entrata in vigore della Delibera CICR 9/02/00, la nullità della clausola anatocistica può essere sanata solo da una nuova pattuizione scritta, in quanto il CICR, a seguito della declaratoria di incostituzionalità dell’art. 25 comma 3 d.lg. n. 342/99, non ha alcun potere di normare i rapporti preesistenti.

La capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi non può applicarsi ai rapporti bancari sorti anteriormente all'anno 2000, nemmeno per il periodo successivo all'entrata in vigore della delibera CICR del 9 febbraio 2000, allorché come nel caso di specie manchi in atti la prova di una specifica pattuizione in merito con condizione di reciprocità. Va ricordato, infatti, che le disposizioni transitorie di cui all'art. 7 della delibera CICR 9 febbraio 2000 non possono trovare alcuna applicazione, in quanto in seguito alla sentenza 425/2000 della Corte Costituzionale è venuto meno l'art. 25 comma 3 d.lg. n. 342/1999, che era il fondamento legittimante l'art. 7, per cui esso, quale atto di normazione secondaria attuativo di una norma non più esistente perché dichiarata incostituzionale, ha perso ogni validità ed efficacia.

 

 

Giudice Consolante Floriana