sentenza

Tribunale di Bergamo del 22 Gennaio2015

Sospensione esecutività DI – usura – opposizione a DI

 

Sono gravi motivi (ai sensi dell’art. 649 c.p.c.) di sospensione dell’esecutività di decreto ingiuntivo (richiesto in merito a contratto di leasing per mancato pagamento dei canoni) il fatto che la Banca né in sede monitoria né con comparsa di costituzione e risposta abbia precisato l’ammontare dei canoni non versati da parte opponente, con conseguente impossibilità di verificare la possibile incidenza del lamentato superamento del tasso soglia. Ciò è valido in particolare se sussiste il periculum in mora a carico della società correntista opponente, la quale in caso di omessa sospensiva sarebbe privata irrimediabilmente di mezzi necessari per l’operatività del complesso aziendale con conseguente rischio di inevitabile decozione.

Giudice Dott.ssa Laura Brambilla