Tribunale di Bergamo n. 274 del 4 Febbraio2022
Tribunale di Bergamo, sentenza adesso riconosce il difetto di legittimazione attiva della procuratrice società di servicing e della società veicolo per EVANESCENZA DELLA PROCURA
Il caso esaminato dal Tribunale di Bergamo ha avuto ad oggetto una procura conferita da una banca A a una società B ai fini della gestione e il recupero della generalità dei crediti di cui era titolare il predetto istituto creditizio nei confronti di terzi.
Il presente contributo prende in esame un segmento del complesso contenzioso insorto fra il presunto titolare della legittimazione sostanziale e processuale ad agire in forza di procura, alla gestione/recupero dei crediti cd. “in blocco” vantati dalla Banco, ovvero la società di servicing e i convenuti, nell’ambito del giudizio definito con la sentenza in commento. Per far meglio comprendere la decisione resa nel caso di specie occorre necessariamente ripercorrere le tappe fondamentali del contezioso in cui la pronuncia interviene.
La decisione in commento ha respinto la domanda avanzata dalla società B quale mandataria della banca A avente ad oggetto la declaratoria di inefficacia ex art. 2901 c.c. dell’atto di conferimento di azienda eseguito dal sig. XXX in favore della società XXX a fronte di un credito vantato dal banco nei confronti del sig. XXX per un importo di €. 330.603,66 portato da decreto ingiuntivo. Tale decreto veniva emesso in forza di una fideiussione omnibus rilasciata dal convenuto a garanzia di obbligazioni a carico della società
La società di servicing agiva in forza di una procura conferita per il recupero/gestione e incasso della massa dei crediti di cui era titolare la banca mandante.
Orbene il convenuto, a mente della propria comparsa di risposta, eccepiva l’indeterminatezza della procura in forza della quale la società di servicing agiva in giudizio nei confronti del Sig. XXX per ottenere la revoca dell’atto di conferimento, atteso che non era dato evincere, né risultava in alcun altro modo provato dalla società attrice, che la su richiamata procura fosse stata rilasciata ai fini della gestione e recupero dello specifico credito vantato nei confronti del convenuto.
La società attrice, in sede di istruttoria, rilevava che la prova della legittimazione sia processuale che sostanziale dovesse ritenersi formata per il fatto stesso dell’allegazione della procura notarile a mente della quale era stato conferito il mandato ad agire nei confronti del convenuto. Invero, oggetto di contestazione, come anche rilevato dal Tribunale adito, era non la mancata prova dell’esistenza della procura, bensì la mancata prova che detta procura fosse stata rilasciata per specifici crediti o tipologie di credito vantati dalla Banca nei confronti della parte convenuta.
In buona sostanza la società presunta mandataria, deduceva che la procura, poiché conferita per la generalità dei crediti di cui era titolare la Banca A, fosse sufficiente a far ritenere la fondatezza della propria legittimazione sia processuale che sostanziale per poter agire in revocatoria nei confronti della parte convenuta. Invero, dall’esame della suddetto documento era dato solamente evincere che la sussistenza in capo alla mandataria la generalità dei poteri di rappresentanza sostanziale di amministrazione, gestione e incasso dei crediti, in difetto, però di specifici riferimenti ai crediti in relazione ai quali tali poteri fossero stati conferiti.
Il Tribunale adito, interpretando ed applicando correttamente la disciplina normativa operante in materia, riteneva meritevole di rigetto la domanda attorea accogliendo l’eccezione di indeterminatezza/indeterminabilità della procura ad agire in giudizio avanzata dalla convenuta alla luce di puntuali considerazioni in punto di diritto sotto un duplice profilo.
1)In questa sede è invero sufficiente ricordare come – per quanto qui interessa – un aspetto fondamentale della controversia riguardasse i principi sanciti dal codice civile in materia di contratti e, nel caso specifico, del requisito che l’ordinamento giuridico pone come essenziali ai fini della validità dei contratti di mandato con e senza rappresentanza, della tutela dei diritti dei diritti dei terzi che entrano in contatto con il mandatario, ovvero della determinatezza intesa come determinazione ovvero determinabilità dell’oggetto sia dei contratti che dei negozi giuridici unilaterali ex art. 1346 c.c.. che è prescritta a pena di nullità ex art. 1418 c.c..
Si consideri che il generale requisito della determinatezza (determinazione ovvero determinabilità) dell’oggetto dei contratti e dei negozi unilaterali ex art. 1346 e 1324 c.c. risponde senza dubbio alcuno alla tutela di un interesse pubblico (quale, se non altro, quello della serietà e certezza dei rapporti tra privati), posto che la necessità della sua presenza nelle fattispecie concrete è presidiato dal rimedio nella nullità (art. 1418 c.c., comma 2, u.p.)
Nel caso de quo il Tribunale di Bergamo ha correttamente ritenuto e precisato come, nell’ambito del contratto di mandato con rappresentanza come nel negozio di procura che del predetto contratto costituisce attuazione, assuma rilievo unitamente all’interesse perseguito dalle parti contrattuali, anche la tutela dell’interesse dei terzi che entrano in contatto con il rappresentante. È il Codice Civile che prevede ex art. 1393 c.c. che il terzo che contratta con il rappresentante può sempre esigere che questi giustifichi i suoi poteri e laddove la rappresentanza risulti da atto scritto può sempre esigerne una copia da lui firmata.
Pertanto, detta autorità riteneva, a ragion veduta, che la procura notarile che attribuisca un potere di rappresentanza giudiziale e stragiudiziale relativo ad una pluralità non meglio specificata di crediti affidati in gestione alla mandataria, fosse lesiva del principio di determinatezza/determinabilità previsto a pena di nullità dei negozi giuridici ai sensi del combinato disposto degli artt. 1418, 1346 e 1324 c.c., richiamando, a tal uopo, il principio di diritto affermato dalla Suprema Corte a mente del provvedimento n. 28803 del 07.11.2019.
La su richiamata pronuncia della Cassazione chiarisce che il negozio unilaterale di procura, posto in essere dal dominus in attuazione di contratto di mandato con rappresentanza, è soggetto al principio della necessaria determinatezza dell’oggetto di cui all’art. 1346 cod. civ., in quanto sostanzialmente diretta anche ai terzi che sono destinati a entrare in futuro in contatto col rappresentante.
Il lemma “crediti in default” – inteso come nozione in cui “rientrano le sofferenze, gli incagli, i crediti ristrutturati e i crediti scaduti o sconfinanti” – non risulta di per sé in grado di dare sufficienti gradi di determinatezza al negozio di procura in questione (d’altronde, una cosa è vigilare sull’organizzazione delle imprese, un’altra disciplinare gli atti negoziali, con tutte le diversità di metodo e di funzione normativa che ne conseguono, ben al di là dei differenti contesti lessicali dei relativi settori). In effetti, la sua eventuale inerenza alla detta procura – che ha testo fermato sui “crediti anomali” – non risulta ancorata a nessun dato oggettivo. D’altro canto, la stessa stringa definitoria di credito in default pare lasciare ampi margini di incertezza: è sufficiente notare, al riguardo, che se tutti i crediti “scaduti” sono da considerare come crediti in default, non risulta per nulla agevole isolare un significato preciso e univoco per le altre voci chiamate a formare la stringa (di “default”), come per l’appunto relative a crediti che scaduti ancora non sono”.
A parere di chi scrive la sentenza in commento ha operato un giusto bilanciamento degli interessi delle parti.
Infatti il Tribunale ha logicamente ritenuto sulla scorta della procura prodotta in giudizio, che da tale documento non era dato evincere esattamente quali fossero, nello specifico e, dunque, in ossequio al requisito di determinatezza, i crediti affidati alla gestione della mandataria e, per l’effetto, in relazione a quali crediti il rappresentante possa esercitare i propri poteri.
Pertanto, rimanendo indefinito, in relazione al caso oggetto di giudizio, l’ambito della procura notarile rilasciata ai fini della gestione della massa dei crediti, la società attrice ha contravvenuto al dettato di cui all’art. 1393 c.c. nella misura in cui ha impedito al convenuto di individuare se il credito azionato nei propri confronti vi rientrasse.
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2)In secondo luogo, il Tribunale di Bergamo ha correttamente rilevato come, in tema di mandato con rappresentanza, debba essere specificato se la procura sia generale, con la conseguenza che il procuratore rappresenta il mandante in tutti i rapporti giuridici sostanziali e processuali ad esso facenti capo o se si tratti di procura specificamente conferita in relazione a determinati affari.
Il Tribunale, in relazione al caso deciso, ha precisato che la procura non è stata indicata come generale atteso che non vi sono formule o diciture da cui si possa evincere che sia conferita per la generalità degli affari facenti capo al mandante, né come speciale atteso che non è evincibile che sia stata conferita per specifici affari.
Sulla scorta di tali fondate considerazioni è stata dichiarata nulla, nella fattispecie esaminata, la procura rilasciata dalla banca A alla società B.
Pare opportuno aggiungere che tale nullità non può neppure essere sanata dalle Istruzioni di vigilanza della Banca d’Italia che, per quanto generali possano essere, debbono comunque rispettare le norme di legge costituzionale e ordinaria, trattandosi di disposizioni rivolte propriamente alle banche e all’organizzazione delle loro imprese, a livelli di amministrazione, esecuzione e compliance.
Appare evidente, come la pronuncia di merito in commento, si ponga nel solco di quella giurisprudenza che ha correttamente accertato, una volta riscontrata la carenza del requisito essenziale della determinatezza/determinabilità dell’oggetto dei contratti e negozi giuridici, nello specifico del contratto di mandato con rappresentanza, la nullità del rapporto.
Testo sentenza(261 K)