sentenza

Tribunale di Bologna del 17 Febbraio2015

Leasing – Cass. 350/2013 – No sommatoria tassi – art. 1815 c.c. – art. 644 c.p. – applicabili solo agli interessi corrispettivi

Nella verifica dell’usura il tasso corrispettivo e il tasso moratorio devono essere distintamente confrontati con il tasso soglia, senza operare alcuna somma tra essi (frutto di un’errata interpretazione della Cass. 350/13). Le sanzioni previste dall’art. 644 c.p. e 1815 c.c. si applicano solamente nel caso di debordo del tasso corrispettivo, non essendo suscettibili di interpretazione analogica.

 

Deve ritenersi l’infondatezza dell’eccezione di usurarietà dei tassi di interesse applicati ai contratti di leasing (…) con la sentenza n.350/13, richiamata dagli opponenti, la S.C. ha affermato che ai fini dell’applicazione dell’art. 644 c.p. e dell’art. 1815 co.2 c.c., si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, quindi anche a titolo di interessi moratori.

In proposito, deve ritenersi che tale sentenza non sancisca il principio di cumulo tra tassi pattuiti per gli interessi moratori e tassi pattuiti per gli interessi corrispettivi ai fini della verifica del superamento del tasso soglia, limitandosi, al contrario, ad affermare l’applicabilità delle disposizioni antiusura anche agli interessi moratori.

La diversità ontologica e funzionale degli interessi moratori e di quelli corrispettivi non autorizza una mera operazione addizionale tra gli stessi.

Deve altresì ritenersi che le disposizioni di cui agli artt. 644 c.p. e 1815 co.2 c.c. debbano essere riferite esclusivamente alle prestazioni di natura corrispettiva in quanto le norme in questione sono insuscettibili di interpretazione analogica.

Giudice Manuela Velotti