Tribunale di Bologna Sez. IV Civile del 21 Marzo2013
Conto corrente – e/c ex art. 50 T.U.B. –prova del credito
L'estratto conto conforme alla previsione di cui all'art. 50 TUB che sia ricognitivo delle partite di dare ed avere intervenute nel periodo tra le parti, una volta trascorso il periodo di tempo dalla sua comunicazione al correntista senza essere oggetto di contestazione o impugnazione, costituisce prova del credito anche nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
Il legislatore (cfr. Cass. 18 luglio 1994, n.6707) ha attribuito ad un documento, quale l'estratto conto (e non il saldaconto), purché corredato delle formalità prescritte dall'art.50 T.U. 385/93, il valore di "prova scritta" idonea ad ottenere ingiunzioni giudiziali di pagamento derogando ai principi generali in materia di prove, in primis quello secondo cui la dichiarazione resa o il documento redatto da una delle parti in lite è invocabile a suo danno, non già in suo favore. Al riguardo va solo osservato come la Suprema Corte (cfr. Cass. 25 settembre 2003, n.14234) ha ritenuto che diversamente dal saldaconto che nella previsione di cui all'art. 102 legge bancaria previgente, aveva efficacia probatoria nel solo procedimento monitorio, l'estratto conto conforme alla previsione di cui all'art.50 del T. U. bancario e creditizio (e quindi ricognitivo delle partite di dare ed avere intervenute nel periodo tra le parti), una volta trascorso il periodo di tempo dalla sua comunicazione al correntista senza essere oggetto di contestazione o impugnazione, costituisse prova del credito anche nel successivo giudizio di opposizione in quanto rivestito della connotazione di incontestabilità limitatamente alle annotazioni contabili degli addebiti e degli accrediti, senza peraltro precludere al correntista il diritto di contestare la validità e l'efficacia dei rapporti obbligatori dai quali le partite annotate sul conto derivano, distinguendo così il piano formale dei rapporti da quello sostanziale dell'esistenza degli stessi e dei titoli che ne sono il fondamento. (…) La documentazione prodotta dalla ricorrente in monitorio risulta coerente con il dettato normativo, in quanto risulta composta dell'estratto di conto ricognitivo della movimentazione del periodo: del pari, la banca opposta ha prodotto nel corso del presente giudizio, lo sviluppo integrale degli estratti conto dalla sua accensione, assolvendo pertanto all'onere sulla stessa gravante quanto a prova documentale delle annotazioni operate.
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